Siae, nel bene e nel male, in bocca a molti in questi ultimi periodi… di questi tempi bisogna ammettere che la parola decentralizzare va di moda.
Cosa c’รจ sotto? Mentre in rete si festeggia a torto la fine del monopolio Siae, i futuri uffici territoriali che dovrebbero sostituirla non saranno altrettanto garanti e per espletare i compitini al meglio, dovranno di fatto rivolgersi proprio alla… Siae! Che resta l’unico ente capace di un controllo a tappeto su tutto il territorio italiano. In parole povere “Una impresa locale, che avesse sede in una cittร del nord non riuscirebbe mai a controllare ciรฒ che avviene in una cittร del sud!” – cosรฌ ci racconta in esclusiva l’ avvocato Giorgio Tramacere, che da lunga data si occupa di diritto d’autore. E’ lui il protagonistaย di questa intervista che inaugura la nostra rubrica dedicata al tema Musica e Diritto.
Tenteremo ancora di capire qualcosa di piรน di un argomento spinoso e importante come quello dei diritti degli autori musicali, in compagnia di addetti ai lavori che man mano si alterneranno come ospiti di Fare Musica e Dintorni. Vediamo ora quali sono gli Effetti della Direttiva 2014/26 UE in tema perlappunto di diritto dโautore
E’ davvero finito il monopolio Siae? Che cosa รจ cambiato con la Direttiva Europea 2014/26?
Lo scorso 26 febbraio 2014 la Comunitร Europea ha emesso una nuova Direttiva sulla gestione collettiva dei diritti dโautore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per lโuso online nel mercato interno. Questa direttiva impone agli stati membri di ammodernare il funzionamento delle societร collettive (le cosiddette societร di collecting) che gestiscono i diritti dโautore e i diritti connessi degli associati. Le statuizioni della Direttiva dovranno essere recepite dagli stati membri entro il 10 aprile 2016. Eโ bene subito precisare che lโobiettivo di questa direttiva, non รจ, come si dice, tanto quello di abbattere il monopolio SIAE, ma quello di creare un mercato unico digitale del diritto d’autore e dei diritti connessi sulle opere fruibili online e disciplinare le piattaforme che offrono un servizio di musica sul web. Lโapprovazione di questa direttiva ha dato inizio ad una serie di proclami e a grandi festeggiamenti in rete per โla fine del monopolio SIAEโ sul diritto dโautore. In realtร , questi festeggiamenti, talvolta goliardici, oltre ad essere fuori luogo, dimostrano che sullโargomento vi รจ una grande confusione.
Quali sono le novitร introdotte dalla Direttiva?
Il legislatore dellโUnione Europea con la Direttiva 2014/26 ha voluto migliorare lโefficienza degli organismi di gestione collettiva (c.d. collecting societies) del diritto dโautore e dei diritti connessi e garantire una tutela ancora maggiore di tali diritti nellโambito della libera circolazione di beni e servizi nel contesto del mercato unico europeo. Ha anche introdotto la concessione di licenze multiterritoriali per lo sfruttamento online di opere musicali, in una prospettiva sempre piรน transnazionale. Le difficoltร che i vari paesi dovranno affrontare saranno: lโarmonizzazione delle diverse normative nazionali che disciplinano il funzionamento e la gestione delle collecting societes, le inefficienze pratiche nella gestione dei diritti dโautore e dei diritti connessi nellโambito degli vari mercati interni, la mancanza di trasparenza ed efficienza nelle procedure di ripartizione dei compensi agli aventi diritto, la mancata concessione di licenze di diritti sulle nuove piattaforme digitali e infine il fenomeno della pirateria. Nella Direttiva, infatti, vengono introdotte regole comuni di funzionamento di tutte le collecting societies, che migliorano gli standard di funzionamento e di trasparenza. Per esempio viene imposto alle collecting societies di specificare tutti gli importi da ripartire per le diverse categorie di diritti e per le singole utilizzazioni. Unโaltra novitร introdotta dalla Direttiva รจ che gli autori potranno iscriversi contemporaneamente a diverse societร di gestione collettiva affidando, per esempio, la gestione dei diritti derivanti dallโutilizzo della canzone ad una societร e la gestione dei diritti derivanti dallโutilizzo di unโopera letteraria ad unโaltra collecting society. Oggi invece questo non si puรฒ fare perchรฉ gli iscritti alla SIAE devono assegnare da Statuto alla stessa SIAE la gestione di tutti i diritti per tutte le proprie opere.
Quali effetti avrร questo provvedimento sulle societร di gestione collettiva dei diritti dโautore?
Non dobbiamo dimenticare che le collecting societies hanno per oggetto, per loro natura, la tutela di due interessi contrapposti e complementari: da una parte quella dellโautore di monitorare lo sfruttamento economico da parte di terzi delle proprie opere (per es. radiofonia, televisione, reti informatiche, satelliti ecc); dallโaltra, quella dellโutilizzatore di tali opere di potersi rivolgere a un unico interlocutore per ottenere le licenze di utilizzazione delle opere medesime. Le collecting societies, per poter operare in modo capillare ed efficace sui vari territori, operano di fatto (o per legge) in regime di esclusivitร e di monopolio, e ciรฒ anche se in contrasto con gli artt. 102 e 106 del Trattato sullโUnione Europea che disciplinano la libera concorrenza e che considerano il monopolio come una situazione patologica allโinterno di un mercato. Addirittura, nonostante tali articoli considerino il monopolio come unโanomalia, la stessa Corte di Giustizia dellโUnione Europea in una recente sentenza del 27 febbraio 2014 (causa n. C-351/12) ha ritenuto legittimo il regime di monopolio delle societร di gestione dei diritti. Tale pronuncia ha stabilito, infatti, che il monopolio accordato dalla legge ceca allโOSA รจ compatibile con la libera prestazione dei servizi.
La Direttiva mette fine al regime di monopolio della SIAE?
No assolutamente. La direttiva non tocca in alcun modo il monopolio, in quanto nessuna delle Direttive comunitarie ha mai modificato un regime di monopolio. Soltanto una legge dello Stato potrร eventualmente mettere fine al monopolio e abrogare lโart. 180 della Legge sul diritto dโautore. Oggi, anche dopo lโapprovazione della Direttiva, il monopolio della SIAE rimane, per fortuna, ben saldo. In Italia, lโattivitร di intermediazione รจ ancora riservata per legge alla SIAE in via esclusiva. Lโautore, comunque, se non vuole aderire alla SIAE, oggi รจ libero di iscriversi ad altre Societร di autori di Paesi stranieri. Nessuno lo obbliga perchรฉ lโadesione alla SIAE รจ libera e volontaria. A ben vedere questa possibilitร riconosciuta agli autori italiani di iscriversi anche ad altre collecting societies straniere, che possono operare anche allโinterno dello stato italiano, รจ giร una situazione che comprime e fa venir meno il regime di monopolio SIAE. Ritengo, comunque, che alla luce della Direttiva una riorganizzazione strutturale della SIAE sarร necessaria e improrogabile. Il legislatore dovrร approfittare dellโoccasione per mettere mano ad una riforma strutturale della SIAE anche spacchettando le sezioni a seconda dei settori e dei diritti. Dovranno essere ripensate anche le norme dello Statuto della SIAE e il suo ruolo e ciรฒ, nell’ottica di unโarmonizzazione comunitaria e soprattutto dei nuovi modelli di sfruttamento economico dei diritti in relazione alle nuove tecnologie. In ogni caso, non penso proprio che la liberalizzazione selvaggia della gestione dei diritti e lโabolizione del regime di monopolio potrร giovare agli associati. Anzi, sono sicuro che la liberalizzazione e la presenza di piรน collecting societies private, allโinterno dello stesso paese, creerร una giungla selvaggia che permetterร agli utilizzatori delle opere di non pagare i diritti, o quantomeno di sospendere o ritardare i pagamenti proprio per la confusione che si genererร a individuare lโinterlocutore per ottenere le licenze di utilizzazione delle opere sul territorio. Inoltre, ritengo che nessuna nuova collecting societies sarร in grado di gestire autonomamente i diritti per conto dei propri associati e ciรฒ per la mancanza di strutture, di uffici periferici, di personale e di software. In questa prospettiva, le nuove collecting societies, se vorranno sopravvivere e raccogliere efficacemente i diritti dei propri associati, dovranno necessariamente rivolgersi alla SIAE conferendo alla stessa un mandato, analogo a quelli giร sottoscritti da SCF e AFI per i diritti connessi.
L’intervista รจ stata realizzata il 3 febbraio 2015.
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