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SIAE addio? Decentralizzare per digitalizzare – INTERVISTA all’Avv. Tramacere

di Tiziana Pavone

Siae, nel bene e nel male, in bocca a molti in questi ultimi periodi… di questi tempi bisogna ammettere che la parola decentralizzare va di moda.

Cosa c’รจ sotto? Mentre in rete si festeggia a torto la fine del monopolio Siae, i futuri uffici territoriali che dovrebbero sostituirla non saranno altrettanto garanti e per espletare i compitini al meglio, dovranno di fatto rivolgersi proprio alla… Siae! Che resta l’unico ente capace di un controllo a tappeto su tutto il territorio italiano. In parole povere “Una impresa locale, che avesse sede in una cittร  del nord non riuscirebbe mai a controllare ciรฒ che avviene in una cittร  del sud!” – cosรฌ ci racconta in esclusiva l’ avvocato Giorgio Tramacere, che da lunga data si occupa di diritto d’autore. E’ lui il protagonistaย di questa intervista che inaugura la nostra rubrica dedicata al tema Musica e Diritto.

Tenteremo ancora di capire qualcosa di piรน di un argomento spinoso e importante come quello dei diritti degli autori musicali, in compagnia di addetti ai lavori che man mano si alterneranno come ospiti di Fare Musica e Dintorni. Vediamo ora quali sono gli Effetti della Direttiva 2014/26 UE in tema perlappunto di diritto dโ€™autore

E’ davvero finito il monopolio Siae? Che cosa รจ cambiato con la Direttiva Europea 2014/26?

Lo scorso 26 febbraio 2014 la Comunitร  Europea ha emesso una nuova Direttiva sulla gestione collettiva dei diritti dโ€™autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per lโ€™uso online nel mercato interno. Questa direttiva impone agli stati membri di ammodernare il funzionamento delle societร  collettive (le cosiddette societร  di collecting) che gestiscono i diritti dโ€™autore e i diritti connessi degli associati. Le statuizioni della Direttiva dovranno essere recepite dagli stati membri entro il 10 aprile 2016. Eโ€™ bene subito precisare che lโ€™obiettivo di questa direttiva, non รจ, come si dice, tanto quello di abbattere il monopolio SIAE, ma quello di creare un mercato unico digitale del diritto d’autore e dei diritti connessi sulle opere fruibili online e disciplinare le piattaforme che offrono un servizio di musica sul web. Lโ€™approvazione di questa direttiva ha dato inizio ad una serie di proclami e a grandi festeggiamenti in rete per โ€œla fine del monopolio SIAEโ€ sul diritto dโ€™autore. In realtร , questi festeggiamenti, talvolta goliardici, oltre ad essere fuori luogo, dimostrano che sullโ€™argomento vi รจ una grande confusione.

Quali sono le novitร  introdotte dalla Direttiva?

Il legislatore dellโ€™Unione Europea con la Direttiva 2014/26 ha voluto migliorare lโ€™efficienza degli organismi di gestione collettiva (c.d. collecting societies) del diritto dโ€™autore e dei diritti connessi e garantire una tutela ancora maggiore di tali diritti nellโ€™ambito della libera circolazione di beni e servizi nel contesto del mercato unico europeo. Ha anche introdotto la concessione di licenze multiterritoriali per lo sfruttamento online di opere musicali, in una prospettiva sempre piรน transnazionale. Le difficoltร  che i vari paesi dovranno affrontare saranno: lโ€™armonizzazione delle diverse normative nazionali che disciplinano il funzionamento e la gestione delle collecting societes, le inefficienze pratiche nella gestione dei diritti dโ€™autore e dei diritti connessi nellโ€™ambito degli vari mercati interni, la mancanza di trasparenza ed efficienza nelle procedure di ripartizione dei compensi agli aventi diritto, la mancata concessione di licenze di diritti sulle nuove piattaforme digitali e infine il fenomeno della pirateria. Nella Direttiva, infatti, vengono introdotte regole comuni di funzionamento di tutte le collecting societies, che migliorano gli standard di funzionamento e di trasparenza. Per esempio viene imposto alle collecting societies di specificare tutti gli importi da ripartire per le diverse categorie di diritti e per le singole utilizzazioni. Unโ€™altra novitร  introdotta dalla Direttiva รจ che gli autori potranno iscriversi contemporaneamente a diverse societร  di gestione collettiva affidando, per esempio, la gestione dei diritti derivanti dallโ€™utilizzo della canzone ad una societร  e la gestione dei diritti derivanti dallโ€™utilizzo di unโ€™opera letteraria ad unโ€™altra collecting society. Oggi invece questo non si puรฒ fare perchรฉ gli iscritti alla SIAE devono assegnare da Statuto alla stessa SIAE la gestione di tutti i diritti per tutte le proprie opere.

Quali effetti avrร  questo provvedimento sulle societร  di gestione collettiva dei diritti dโ€™autore?

Non dobbiamo dimenticare che le collecting societies hanno per oggetto, per loro natura, la tutela di due interessi contrapposti e complementari: da una parte quella dellโ€™autore di monitorare lo sfruttamento economico da parte di terzi delle proprie opere (per es. radiofonia, televisione, reti informatiche, satelliti ecc); dallโ€™altra, quella dellโ€™utilizzatore di tali opere di potersi rivolgere a un unico interlocutore per ottenere le licenze di utilizzazione delle opere medesime. Le collecting societies, per poter operare in modo capillare ed efficace sui vari territori, operano di fatto (o per legge) in regime di esclusivitร  e di monopolio, e ciรฒ anche se in contrasto con gli artt. 102 e 106 del Trattato sullโ€™Unione Europea che disciplinano la libera concorrenza e che considerano il monopolio come una situazione patologica allโ€™interno di un mercato. Addirittura, nonostante tali articoli considerino il monopolio come unโ€™anomalia, la stessa Corte di Giustizia dellโ€™Unione Europea in una recente sentenza del 27 febbraio 2014 (causa n. C-351/12) ha ritenuto legittimo il regime di monopolio delle societร  di gestione dei diritti. Tale pronuncia ha stabilito, infatti, che il monopolio accordato dalla legge ceca allโ€™OSA รจ compatibile con la libera prestazione dei servizi.

La Direttiva mette fine al regime di monopolio della SIAE?

No assolutamente. La direttiva non tocca in alcun modo il monopolio, in quanto nessuna delle Direttive comunitarie ha mai modificato un regime di monopolio. Soltanto una legge dello Stato potrร  eventualmente mettere fine al monopolio e abrogare lโ€™art. 180 della Legge sul diritto dโ€™autore. Oggi, anche dopo lโ€™approvazione della Direttiva, il monopolio della SIAE rimane, per fortuna, ben saldo. In Italia, lโ€™attivitร  di intermediazione รจ ancora riservata per legge alla SIAE in via esclusiva. Lโ€™autore, comunque, se non vuole aderire alla SIAE, oggi รจ libero di iscriversi ad altre Societร  di autori di Paesi stranieri. Nessuno lo obbliga perchรฉ lโ€™adesione alla SIAE รจ libera e volontaria. A ben vedere questa possibilitร  riconosciuta agli autori italiani di iscriversi anche ad altre collecting societies straniere, che possono operare anche allโ€™interno dello stato italiano, รจ giร  una situazione che comprime e fa venir meno il regime di monopolio SIAE. Ritengo, comunque, che alla luce della Direttiva una riorganizzazione strutturale della SIAE sarร  necessaria e improrogabile. Il legislatore dovrร  approfittare dellโ€™occasione per mettere mano ad una riforma strutturale della SIAE anche spacchettando le sezioni a seconda dei settori e dei diritti. Dovranno essere ripensate anche le norme dello Statuto della SIAE e il suo ruolo e ciรฒ, nell’ottica di unโ€™armonizzazione comunitaria e soprattutto dei nuovi modelli di sfruttamento economico dei diritti in relazione alle nuove tecnologie. In ogni caso, non penso proprio che la liberalizzazione selvaggia della gestione dei diritti e lโ€™abolizione del regime di monopolio potrร  giovare agli associati. Anzi, sono sicuro che la liberalizzazione e la presenza di piรน collecting societies private, allโ€™interno dello stesso paese, creerร  una giungla selvaggia che permetterร  agli utilizzatori delle opere di non pagare i diritti, o quantomeno di sospendere o ritardare i pagamenti proprio per la confusione che si genererร  a individuare lโ€™interlocutore per ottenere le licenze di utilizzazione delle opere sul territorio. Inoltre, ritengo che nessuna nuova collecting societies sarร  in grado di gestire autonomamente i diritti per conto dei propri associati e ciรฒ per la mancanza di strutture, di uffici periferici, di personale e di software. In questa prospettiva, le nuove collecting societies, se vorranno sopravvivere e raccogliere efficacemente i diritti dei propri associati, dovranno necessariamente rivolgersi alla SIAE conferendo alla stessa un mandato, analogo a quelli giร  sottoscritti da SCF e AFI per i diritti connessi.

L’intervista รจ stata realizzata il 3 febbraio 2015.

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